Chi è tenuto ad avere la PEC?

I professionisti, le società di qualunque tipo e le imprese individuali. Infatti in base all’articolo 16 del Dl 185/2008, i professionisti hanno dovuto dotarsi di PEC entro il 29 novembre 2009 e le società di capitali e di persone entro il 29 novembre 2011. In base all’articolo 5 del Dl 179/2012 anche le imprese individuali che si si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane devono comunicare all’atto di iscrizione il loro indirizzo PEC.

Che cosa rischia un professionista senza PEC?

Gli Ordini e i Collegi sono tenuti a controllare che i professionisti comunichino loro la PEC, potendo esercitare nei loro confronti il potere. Lo si deduce dal fatto che – in base all’articolo 16, commi 7 e 7-bis del Dl 185/2008 – l’Ordine o Collegio professionale che ometta la pubblicazione o rifiuti di comunicare i dati identificativi dei propri iscritti ed i relativi indirizzi PEC può essere sciolto o commissariato.

I professionisti non iscritti ad albi, come gli amministratori di condominio o gli informatici, devono avere la PEC?

Si, se si parla di professionisti che sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio, ad esempio, perché svolgono servizi “in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi”. Ciò in base al provvedimento congiunto delle Entrate e della Gdf (8 agosto 2014 prot. N. 2014/105953), secondo cui i professionisti, tranne quelli appartenenti a uno specifico elenco di ordini e collegi professionali, dovevano comunicare la PEC entro il 31 ottobre 2014 direttamente alle Entrate. Negli altri casi la risposta è negativa perché l’articolo 16, comma 7 del Dl 185/2008 si riferisce espressamente ai soli professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

La PEC ha valore legale? E, se sì, di che tipo?

La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Infatti, il gestore della PEC invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio con precisa indicazione temporale.

Qual è la differenza tra firma digitale e PEC?

La firma digitale è un meccanismo riconosciuto dall’ordinamento vigente per sottoscrivere, in formato elettronico, un documento informatico; la PEC è un mezzo di trasmissione in grado di identificare univocamente il mittente e il destinatario di un messaggio di posta elettronica e di attestarne i momenti di invio e ricezione. Ne consegue che, mentre la firma digitale è uno strumento idoneo a comprovare la provenienza e l’autenticità di un documento informatico, la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio ma non garantisce, di regola, il contenuto del documento o dei documenti allegati né il valore legale agli allegati.

Quali vantaggi ci sono ad usare la PEC?

La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico, consentendo di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio con precisa indicazione temporale.

Che cosa succede se il professionista usa la PEC per comunicare con un cliente ma questi ha un normale indirizzo email non certificato?

La PEC in questo caso ha valore di una semplice mail che non consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e il destinatario, essendo esso privo dello stesso tipo di gestore.

La parcella concordata con un cliente via email ha valore legale?

L’accettazione da parte del cliente via email della parcella ha valore giuridico. Il vantaggio della PEC è la prova legale dell’avvenuta ricezione.

La PEC è obbligatoria nei rapporti con la PA?

No, la PEC non è obbligatoria né per l’invio delle fatture né per altri tipi di comunicazioni con le pubbliche amministrazioni.

La PEC può sostituire la fattura la fattura elettronica, ora obbligatoria nei confronti delle PA centrali e periferiche?

No, la PEC non può sostituire la fattura elettronica, ma può essere utilizzata – in alternativa agli altri canali previsti dalla normativa, come l’invio via internet – per trasmettere alla PA le fatture elettroniche correttamente formate.